Toscana, La tassa automobilistica per le Auto storiche

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L’articolo 3 della legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 dispone in materia di tasse automobilistiche prevedendo una disciplina agevolativa per i veicoli ultraventennali e confermando l’agevolazione disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali. La nuova norma regionale si pone lo scopo di superare la complessa situazione attuale, creata dalle difficoltà applicative delle norme statali in materia (art. 63 legge 342/2000).
A seguito della nuova disciplina, si configurano i seguenti casi:

- veicoli ultratrentennali – Con legge regionale si fa propria l’esenzione disposta dall’art. 63 della Legge 21/11/2000 n° 342 che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all’estero per la prima volta da almeno trent’anni. Con l’introduzione della legge regionale 02/11/2006 n. 52 la tassa di circolazione annua è pari a € 28,40 per gli autoveicoli ed € 11,36 per i motovoeicoli.

- veicoli tra i venti e i trenta anni – disciplina in vigore dal 1° gennaio 2003: tali veicoli, sempre se non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfettaria in euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Si deve evidenziare pertanto che, in Toscana, a partire dal 1.1.2003, non si applica più la norma di cui all’art. 63, secondo comma, della L. 342/2000 e si prescinde dall’iscrizione ad ASI, FMI o ad altri archivi o registri storici, nonché dagli elenchi che ASI ed FMI avrebbero dovuto predisporre in base alla stessa norma statale. Il requisito per beneficiare dell’agevolazione, rispetto al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, è solo quello che siano trascorsi 20 anni dall’immatricolazione dei veicolo. Pertanto, anche i veicoli iscritti in registri storici, e con età compresa tra i 20 e i 30 anni, dovranno versare la tassa di possesso forfettaria e non la tassa di circolazione. La tassa di possesso forfettaria deve essere versata entro la scadenza naturale attribuita al veicolo (che in genere corrisponde a quella attribuita in sede di prima immatricolazione o quella del rientro da un regime di esenzione).

N.B. Per veicoli ventennali e trentennali, si intendono quelli che compiono venti anni o trenta anni nell’anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall’anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.

FONTE: Regione Toscana