Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Nell’ordinamento italiano l’espressione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale, secondo l’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.(1)
Quali sono i vantaggi per chi sceglie la strade del non profit? Non c’è l’obbligo d’iscrizione alla camera di commercio, che comporta il pagamento di una tassa di 200 euro all’anno. Il reddito imponibile viene determinato forfettariamente in ragione del 2% del volume dei ricavi. È vietata la distribuzione degli utili, ma “nulla toglie che alcuni soci possano percepire un compenso per determinate prestazioni svolte”. I dipendenti vengono inquadrati come volontari: in questo modo non si pagano i contributi, poiché i compensi sono identificati in “rimborso spese”. Di seguito alcuni collegamenti esterni di approfondimento all’argomento. (2)
- Legge istitutiva delle ONLUS
- Decreto ministeriale 266/03. Procedura per acquisire la qualifica fiscale
- Circolare E/59 Agenzia delle Entrate (31 ottobre 2007)
- Attività di controllo nei confronti delle ONLUS
- La normativa e le agevolazioni dal sito del Ministero delle Finanze
Note
(1) Wikipedia
(2) Testo estrapolato da un articolo di La Repubblica
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