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	<title>Commenti per EMMEGI AGENZIA DI STAMPA INTERNAZIONALE©</title>
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	<description>Politica internazionale, economia, società, salute</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 20:35:38 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Commenti su Italia, Riforma degli ordini professionali e societa&#8217; tra professionisti di Andrea Batelli</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-riforma-degli-ordini-professionali-e-societa-tra-professionisti/comment-page-1/#comment-4262</link>
		<dc:creator>Andrea Batelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=92940#comment-4262</guid>
		<description>Franco Abruzzo ha finalmente fornito una chiara e trasparente risposta a quello che è la situazione degli 80mila giornalisti pubblicisti con tre empiriche (e  pratiche) soluzioni: 

a)        i  Consigli regionali dell’Ordine dovrebbero ammettere all’esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi  in Lombardia);

b)        l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento. Anche per garantire i diritti contrattuali e previdenziali di chi è assunto a tempo pieno, parziale, come collaboratore fisso, corrispondente o nelle redazioni decentrate;

c) l’Inpgi non  avrebbe alcun danno dalla scomparsa della figura giuridica del pubblicista. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell&#039;informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”. 

Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il segreto professionale è garantito a tutti i cittadini europei dall’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione per i pubblicisti di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame  di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). 

La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni. 

L&#039;articolo per intero si consulta nel blog di Abruzzo: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8059</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franco Abruzzo ha finalmente fornito una chiara e trasparente risposta a quello che è la situazione degli 80mila giornalisti pubblicisti con tre empiriche (e  pratiche) soluzioni: </p>
<p>a)        i  Consigli regionali dell’Ordine dovrebbero ammettere all’esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi  in Lombardia);</p>
<p>b)        l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento. Anche per garantire i diritti contrattuali e previdenziali di chi è assunto a tempo pieno, parziale, come collaboratore fisso, corrispondente o nelle redazioni decentrate;</p>
<p>c) l’Inpgi non  avrebbe alcun danno dalla scomparsa della figura giuridica del pubblicista. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell&#8217;informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”. </p>
<p>Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il segreto professionale è garantito a tutti i cittadini europei dall’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.</p>
<p>Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione per i pubblicisti di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame  di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). </p>
<p>La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni. </p>
<p>L&#8217;articolo per intero si consulta nel blog di Abruzzo: <a href="http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8059" rel="nofollow">http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8059</a></p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, Riforma degli ordini professionali e societa&#8217; tra professionisti di Filippo Anastasio</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-riforma-degli-ordini-professionali-e-societa-tra-professionisti/comment-page-1/#comment-4260</link>
		<dc:creator>Filippo Anastasio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=92940#comment-4260</guid>
		<description>Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - &quot;Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno&quot; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75

Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All&#039;articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: &quot; la loro residenza&quot; sono inserite le seguenti: &quot;o il loro domicilio professionale,&quot;.

2. All&#039;articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: &quot;la residenza&quot; sono inserite le seguenti: &quot;o il domicilio professionale&quot;.

3. All&#039;articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il primo comma e&#039; inserito il seguente: &quot;Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l&#039;iscrizione nell&#039;albo.&quot;;
    b) al secondo comma, le parole da: &quot;entro&quot; a: &quot;iscrizione&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;Al procedimento per l&#039;iscrizione nell&#039;albo si applica l&#039;articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.&quot;;

4. Dopo l&#039;articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e&#039; inserito il seguente:
    &quot;Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell&#039;Unione europea nel registro dei praticanti e nell&#039;elenco dei pubblicisti)
    1. I cittadini degli Stati membri dell&#039;Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell&#039;iscrizione nel registro dei praticanti e nell&#039;elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.&quot;.

5. All&#039;articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: &quot;residenza&quot;, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: &quot;o domicilio professionale&quot;.

6. L&#039;espressione: &quot;Ministro di grazia e giustizia&quot;, ovunque ricorra, e&#039; sostituita dalla seguente: &quot;Ministro della giustizia&quot;; l&#039;espressione: &quot;Ministero di grazia e giustizia&quot;, ovunque ricorra, e&#039; sostituita dalla seguente: &quot;Ministero della giustizia&quot;.&quot;.

Fonte: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10059dl.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 &#8211; &#8220;Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 &#8211; Suppl. Ordinario n. 75</p>
<p>Art. 54<br />
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)</p>
<p>1. All&#8217;articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: &#8221; la loro residenza&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o il loro domicilio professionale,&#8221;.</p>
<p>2. All&#8217;articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: &#8220;la residenza&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;o il domicilio professionale&#8221;.</p>
<p>3. All&#8217;articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:<br />
    a) dopo il primo comma e&#8217; inserito il seguente: &#8220;Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo.&#8221;;<br />
    b) al secondo comma, le parole da: &#8220;entro&#8221; a: &#8220;iscrizione&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;Al procedimento per l&#8217;iscrizione nell&#8217;albo si applica l&#8217;articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.&#8221;;</p>
<p>4. Dopo l&#8217;articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e&#8217; inserito il seguente:<br />
    &#8220;Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea nel registro dei praticanti e nell&#8217;elenco dei pubblicisti)<br />
    1. I cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell&#8217;iscrizione nel registro dei praticanti e nell&#8217;elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.&#8221;.</p>
<p>5. All&#8217;articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: &#8220;residenza&#8221;, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: &#8220;o domicilio professionale&#8221;.</p>
<p>6. L&#8217;espressione: &#8220;Ministro di grazia e giustizia&#8221;, ovunque ricorra, e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;Ministro della giustizia&#8221;; l&#8217;espressione: &#8220;Ministero di grazia e giustizia&#8221;, ovunque ricorra, e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;Ministero della giustizia&#8221;.&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10059dl.htm" rel="nofollow">http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10059dl.htm</a></p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, Riforma degli ordini professionali e societa&#8217; tra professionisti di Paola Marchesini</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-riforma-degli-ordini-professionali-e-societa-tra-professionisti/comment-page-1/#comment-4258</link>
		<dc:creator>Paola Marchesini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:48:14 +0000</pubDate>
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		<description>LEGGE 12 novembre 2011, n. 183	
Ripubblicazione del testo della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita&#039; 2012)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011). (11A15257) (GU n. 273 del 23-11-2011  - Suppl. Ordinario n.242)

----------

Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell&#039;art. 3, comma  5,  del  citato
          decreto-legge  n.  138  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              &quot;5. Fermo restando l&#039;esame di Stato di cui all&#039;articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l&#039;accesso  alle
          professioni regolamentate,  gli  ordinamenti  professionali
          devono garantire che  l&#039;esercizio  dell&#039;attivita&#039;  risponda
          senza eccezioni ai principi  di  libera  concorrenza,  alla
          presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio
          nazionale, alla differenziazione e  pluralita&#039;  di  offerta
          che garantisca l&#039;effettiva  possibilita&#039;  di  scelta  degli
          utenti   nell&#039;ambito   della   piu&#039;   ampia    informazione
          relativamente  ai  servizi   offerti.   Con   decreto   del
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell&#039;articolo
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi: 
              a) l&#039;accesso  alla  professione  e&#039;  libero  e  il  suo
          esercizio  e&#039;   fondato   e   ordinato   sull&#039;autonomia   e
          sull&#039;indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e&#039;
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita&#039; o, in  caso  di  esercizio  dell&#039;attivita&#039;  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa&#039;
          professionale; 
              b) previsione dell&#039;obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell&#039;obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e&#039;
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall&#039;ordinamento
          professionale che dovra&#039; integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l&#039;accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l&#039;effettivo svolgimento dell&#039;attivita&#039; formativa e  il  suo
          adeguamento costante all&#039;esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione. Al tirocinante  dovra&#039;  essere
          corrisposto  un  equo  compenso  di  natura   indennitaria,
          commisurato al suo concreto apporto. Al fine di  accelerare
          l&#039;accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio  non
          potra&#039; essere  complessivamente  superiore  a  tre  anni  e
          potra&#039;  essere  svolto,  in  presenza   di   una   apposita
          convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e  il
          Ministero  dell&#039;Istruzione,  Universita&#039;  e   Ricerca,   in
          concomitanza al corso di studio per il conseguimento  della
          laurea  di  primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o
          specialistica. Le disposizioni della presente  lettera  non
          si applicano alle professioni sanitarie per le quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              d) il compenso spettante al professionista e&#039;  pattuito
          per  iscritto  all&#039;atto  del   conferimento   dell&#039;incarico
          professionale. Il professionista e&#039;  tenuto,  nel  rispetto
          del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il
          livello della complessita&#039; dell&#039;incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del conferimento alla conclusione dell&#039;incarico. In caso di
          mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il
          committente e&#039; un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione
          giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la
          prestazione professionale e&#039; resa nell&#039;interesse dei  terzi
          si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
          dal Ministro della Giustizia; 
              e) a tutela del cliente, il professionista e&#039; tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall&#039;esercizio     dell&#039;attivita&#039;     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell&#039;assunzione dell&#039;incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita&#039;  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l&#039;istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l&#039;istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell&#039;Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e&#039;  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita&#039; informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l&#039;attivita&#039; professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e&#039;  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.&quot;. 
              Il Titolo V (Delle societa&#039;)  e  il  Titolo  VI  (Delle
          societa&#039; cooperative e delle mutue assicuratrici) del libro
          V  del  Codice  civile  comprendono   rispettivamente   gli
          articoli da 2247 a 2510 e da 2511 a 2548. 
              Si riporta il testo dell&#039;art. 17, comma 3, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell&#039;attivita&#039;  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              &quot;3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita&#039;  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu&#039;  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita&#039; di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.&quot;. 

Fonte: Gazzettaufficiale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LEGGE 12 novembre 2011, n. 183<br />
Ripubblicazione del testo della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita&#8217; 2012)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011). (11A15257) (GU n. 273 del 23-11-2011  &#8211; Suppl. Ordinario n.242)</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Riferimenti normativi<br />
              Si riporta il testo dell&#8217;art. 3, comma  5,  del  citato<br />
          decreto-legge  n.  138  del  2011,  come  modificato  dalla<br />
          presente legge:<br />
              &#8220;5. Fermo restando l&#8217;esame di Stato di cui all&#8217;articolo<br />
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l&#8217;accesso  alle<br />
          professioni regolamentate,  gli  ordinamenti  professionali<br />
          devono garantire che  l&#8217;esercizio  dell&#8217;attivita&#8217;  risponda<br />
          senza eccezioni ai principi  di  libera  concorrenza,  alla<br />
          presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio<br />
          nazionale, alla differenziazione e  pluralita&#8217;  di  offerta<br />
          che garantisca l&#8217;effettiva  possibilita&#8217;  di  scelta  degli<br />
          utenti   nell&#8217;ambito   della   piu&#8217;   ampia    informazione<br />
          relativamente  ai  servizi   offerti.   Con   decreto   del<br />
          Presidente della Repubblica emanato ai sensi  dell&#8217;articolo<br />
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli<br />
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro<br />
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente<br />
          decreto per recepire i seguenti principi:<br />
              a) l&#8217;accesso  alla  professione  e&#8217;  libero  e  il  suo<br />
          esercizio  e&#8217;   fondato   e   ordinato   sull&#8217;autonomia   e<br />
          sull&#8217;indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del<br />
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una<br />
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono<br />
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il<br />
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e&#8217;<br />
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di<br />
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse<br />
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una<br />
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla<br />
          nazionalita&#8217; o, in  caso  di  esercizio  dell&#8217;attivita&#8217;  in<br />
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa&#8217;<br />
          professionale;<br />
              b) previsione dell&#8217;obbligo  per  il  professionista  di<br />
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente<br />
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai<br />
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla<br />
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in<br />
          medicina (ECM). La violazione  dell&#8217;obbligo  di  formazione<br />
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e&#8217;<br />
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall&#8217;ordinamento<br />
          professionale che dovra&#8217; integrare tale previsione;<br />
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l&#8217;accesso  alla<br />
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano<br />
          l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; formativa e  il  suo<br />
          adeguamento costante all&#8217;esigenza di assicurare il  miglior<br />
          esercizio della professione. Al tirocinante  dovra&#8217;  essere<br />
          corrisposto  un  equo  compenso  di  natura   indennitaria,<br />
          commisurato al suo concreto apporto. Al fine di  accelerare<br />
          l&#8217;accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio  non<br />
          potra&#8217; essere  complessivamente  superiore  a  tre  anni  e<br />
          potra&#8217;  essere  svolto,  in  presenza   di   una   apposita<br />
          convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e  il<br />
          Ministero  dell&#8217;Istruzione,  Universita&#8217;  e   Ricerca,   in<br />
          concomitanza al corso di studio per il conseguimento  della<br />
          laurea  di  primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o<br />
          specialistica. Le disposizioni della presente  lettera  non<br />
          si applicano alle professioni sanitarie per le quali  resta<br />
          confermata la normativa vigente;<br />
              d) il compenso spettante al professionista e&#8217;  pattuito<br />
          per  iscritto  all&#8217;atto  del   conferimento   dell&#8217;incarico<br />
          professionale. Il professionista e&#8217;  tenuto,  nel  rispetto<br />
          del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il<br />
          livello della complessita&#8217; dell&#8217;incarico, fornendo tutte le<br />
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento<br />
          del conferimento alla conclusione dell&#8217;incarico. In caso di<br />
          mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il<br />
          committente e&#8217; un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione<br />
          giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la<br />
          prestazione professionale e&#8217; resa nell&#8217;interesse dei  terzi<br />
          si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto<br />
          dal Ministro della Giustizia;<br />
              e) a tutela del cliente, il professionista e&#8217; tenuto  a<br />
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti<br />
          dall&#8217;esercizio     dell&#8217;attivita&#8217;     professionale.     Il<br />
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento<br />
          dell&#8217;assunzione dell&#8217;incarico, gli  estremi  della  polizza<br />
          stipulata  per  la  responsabilita&#8217;  professionale   e   il<br />
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze<br />
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere<br />
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai<br />
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei<br />
          professionisti;<br />
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere<br />
          l&#8217;istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da<br />
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono<br />
          specificamente affidate l&#8217;istruzione e la  decisione  delle<br />
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di<br />
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell&#8217;Ordine<br />
          territoriale o di consigliere  nazionale  e&#8217;  incompatibile<br />
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e<br />
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si<br />
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta<br />
          confermata la normativa vigente;<br />
              g) la pubblicita&#8217; informativa, con ogni  mezzo,  avente<br />
          ad oggetto l&#8217;attivita&#8217; professionale,  le  specializzazioni<br />
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello<br />
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e&#8217;  libera.  Le<br />
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette<br />
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.&#8221;.<br />
              Il Titolo V (Delle societa&#8217;)  e  il  Titolo  VI  (Delle<br />
          societa&#8217; cooperative e delle mutue assicuratrici) del libro<br />
          V  del  Codice  civile  comprendono   rispettivamente   gli<br />
          articoli da 2247 a 2510 e da 2511 a 2548.<br />
              Si riporta il testo dell&#8217;art. 17, comma 3, della  legge<br />
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell&#8217;attivita&#8217;  di<br />
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei<br />
          Ministri):<br />
              &#8220;3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati<br />
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di<br />
          autorita&#8217;  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge<br />
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per<br />
          materie di competenza  di  piu&#8217;  ministri,  possono  essere<br />
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la<br />
          necessita&#8217; di apposita autorizzazione da parte della legge.<br />
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono<br />
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati<br />
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente<br />
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.&#8221;. </p>
<p>Fonte: Gazzettaufficiale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, Press Tour: pubblicità o informazione ? di Matteo</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-press-tour-pubblicita-o-informazione/comment-page-1/#comment-4249</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=86015#comment-4249</guid>
		<description>Un social forum è equiparabile ad una piazza virtuale dove uno dialoga...quindi è importante ricordarsi di non pubblicare frasi che, in un contesto privato, sembrano di normale consuetudine, ma in un social net non lo sono affatto. Su Internet esiste la Netiquette: consiglio una lettura ai nuovi internauti. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un social forum è equiparabile ad una piazza virtuale dove uno dialoga&#8230;quindi è importante ricordarsi di non pubblicare frasi che, in un contesto privato, sembrano di normale consuetudine, ma in un social net non lo sono affatto. Su Internet esiste la Netiquette: consiglio una lettura ai nuovi internauti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, Press Tour: pubblicità o informazione ? di Gianna</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-press-tour-pubblicita-o-informazione/comment-page-1/#comment-4247</link>
		<dc:creator>Gianna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=86015#comment-4247</guid>
		<description>Il Press Tour è uno strumento di promo-commercializzazione, attraverso la realizzazione e l’organizzazione di viaggi studio e eductours, conferenze stampa e convegni, soprattutto nel settore turistico, coinvolgendo operatori e rappresentanti dei media provenienti da tutti i Paesi Esteri, oltre a quelli del territorio Nazionale. Ovviamente c&#039;è chi utilizza il Press Tour allo scopo di far realizzare dei publiredazionali, ma non sempre sono abbinati a pagine di pubblicità tabellare; il filo fra informazione e pubblicità è sottile, quindi bisogna saper utilizzare questo strumento di comunicazione, soprattutto bisogna essere molto chiari quando si pubblicano articoli di promo-commercializzazione in modo che il lettore non le scambia per notizie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Press Tour è uno strumento di promo-commercializzazione, attraverso la realizzazione e l’organizzazione di viaggi studio e eductours, conferenze stampa e convegni, soprattutto nel settore turistico, coinvolgendo operatori e rappresentanti dei media provenienti da tutti i Paesi Esteri, oltre a quelli del territorio Nazionale. Ovviamente c&#8217;è chi utilizza il Press Tour allo scopo di far realizzare dei publiredazionali, ma non sempre sono abbinati a pagine di pubblicità tabellare; il filo fra informazione e pubblicità è sottile, quindi bisogna saper utilizzare questo strumento di comunicazione, soprattutto bisogna essere molto chiari quando si pubblicano articoli di promo-commercializzazione in modo che il lettore non le scambia per notizie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, Press Tour: pubblicità o informazione ? di Laura Sardi</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-press-tour-pubblicita-o-informazione/comment-page-1/#comment-4245</link>
		<dc:creator>Laura Sardi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=86015#comment-4245</guid>
		<description>Su Linkedyn però una collega ha offeso il vostro direttore scrivendo che &quot;non ci capisce un granché&quot;...trattandosi di una bacheca pubblica, pergiunta all&#039;interno di un contesto dedicato ai giornalisti, avrei evitato tutta quella polemica; peraltro quella frase lascia a interpretazioni varie ed è comunque equiparabile a qualcuno che non ha molta intelligenza, per capire un argomento!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su Linkedyn però una collega ha offeso il vostro direttore scrivendo che &#8220;non ci capisce un granché&#8221;&#8230;trattandosi di una bacheca pubblica, pergiunta all&#8217;interno di un contesto dedicato ai giornalisti, avrei evitato tutta quella polemica; peraltro quella frase lascia a interpretazioni varie ed è comunque equiparabile a qualcuno che non ha molta intelligenza, per capire un argomento!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Italia, SuperINPS: Approvato emendamento del PD su riorganizzazione spesa pubblica di Pierluigi</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/italia-superinps-approvato-emendamento-del-pd-su-rioganizzazione-spesa-pubblica/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=84907#comment-4243</guid>
		<description>Nelle aziende si licenzia già da un bel po&#039; , d&#039;altronde se non c&#039;é lavoro l&#039;azienda non può indebitarsi e poi chiudere definitivamente. Piuttosto per quale motivo non si licenziano gli impiegati statali, regionali, provinciali e comunali, FANNULLONI ? Ah già quelli non si toccano...sono VOTI ASSICURATI per i politici!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle aziende si licenzia già da un bel po&#8217; , d&#8217;altronde se non c&#8217;é lavoro l&#8217;azienda non può indebitarsi e poi chiudere definitivamente. Piuttosto per quale motivo non si licenziano gli impiegati statali, regionali, provinciali e comunali, FANNULLONI ? Ah già quelli non si toccano&#8230;sono VOTI ASSICURATI per i politici!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Etiopia, diga Gibe III: Interpellanza urgente di On. Federica Mogherini di Laura</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/etiopia-diga-gibe-iii-interpellanza-urgente-di-on-federica-mogherini/comment-page-1/#comment-4241</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63647#comment-4241</guid>
		<description>Ho letto il Vs link sulla bacheca dell&#039;On.le e vi indico un link. Forse Vi è utile. Comunque grazie e complimenti per il Vs lavoro di giornalisti professionisti ;-)

Il Sottosegretario Stefania Craxi, risponde all’interpellanza su Gibe III. La fonte è la SALINI COSTRUZIONE: http://salinicostruisce.salini.it/2010/07/19/il-sottosegretario-stefania-craxi-risponde-all%E2%80%99interpellanza-su-gibe-iii/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto il Vs link sulla bacheca dell&#8217;On.le e vi indico un link. Forse Vi è utile. Comunque grazie e complimenti per il Vs lavoro di giornalisti professionisti <img src='http://www2.emmegipress.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il Sottosegretario Stefania Craxi, risponde all’interpellanza su Gibe III. La fonte è la SALINI COSTRUZIONE: <a href="http://salinicostruisce.salini.it/2010/07/19/il-sottosegretario-stefania-craxi-risponde-all%E2%80%99interpellanza-su-gibe-iii/" rel="nofollow">http://salinicostruisce.salini.it/2010/07/19/il-sottosegretario-stefania-craxi-risponde-all%E2%80%99interpellanza-su-gibe-iii/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Etiopia, diga Gibe III: Interpellanza urgente di On. Federica Mogherini di Gianni</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/etiopia-diga-gibe-iii-interpellanza-urgente-di-on-federica-mogherini/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=63647#comment-4239</guid>
		<description>Il Parlamento Kenyano prende posizione contro la diga Gibe III, infatti a metà agosto di quest&#039;anno ha votato una mozione in cui si denuncia come la diga, attualmente in fase di costruzione in Etiopia, non lontano dal confine con il Kenya, metta in pericolo la sopravvivenza di sei comunità che vivono nei pressi del lago Turkana. Alcuni deputati hanno chiesto che l’esecutivo kenyano si adoperi affinché il suo omologo etiope sospenda i lavori in attesa di una valutazione d’impatto ambientale indipendente. (Fonte: http://www.staccalaspina.org/index.php/dighe/ultime-notizie-dighe/268-il-parlamento-kenyano-prende-posizione-contro-la-diga-gibe-iii)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Parlamento Kenyano prende posizione contro la diga Gibe III, infatti a metà agosto di quest&#8217;anno ha votato una mozione in cui si denuncia come la diga, attualmente in fase di costruzione in Etiopia, non lontano dal confine con il Kenya, metta in pericolo la sopravvivenza di sei comunità che vivono nei pressi del lago Turkana. Alcuni deputati hanno chiesto che l’esecutivo kenyano si adoperi affinché il suo omologo etiope sospenda i lavori in attesa di una valutazione d’impatto ambientale indipendente. (Fonte: <a href="http://www.staccalaspina.org/index.php/dighe/ultime-notizie-dighe/268-il-parlamento-kenyano-prende-posizione-contro-la-diga-gibe-iii" rel="nofollow">http://www.staccalaspina.org/index.php/dighe/ultime-notizie-dighe/268-il-parlamento-kenyano-prende-posizione-contro-la-diga-gibe-iii</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google banna il dominio emmegipress.it con la stessa accusa del dominio gpsoutdoor.net di Luca</title>
		<link>http://www2.emmegipress.it/blog/google-attacca-il-dominio-emmegipress-it/comment-page-1/#comment-4229</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/?p=83329#comment-4229</guid>
		<description>Nadia è probabile si tratti di soggetti che si divertono a danneggiare il lavoro altrui, come accade anche per altre note aziende. Come mai siti web di un certo colore politico non hanno questi repentini attacchi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadia è probabile si tratti di soggetti che si divertono a danneggiare il lavoro altrui, come accade anche per altre note aziende. Come mai siti web di un certo colore politico non hanno questi repentini attacchi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

