Italia, Riforma degli ordini professionali e societa’ tra professionisti
All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».
3. E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di
attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile.
4. Possono assumere la qualifica di societa’ tra professionisti le
societa’ il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da
parte dei soci;
b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’
in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di
investimento;
c) criteri e modalita’ affinche’ l’esecuzione dell’incarico
professionale conferito alla societa’ sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all’utente;
d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa’ e’ incompatibile con la
partecipazione ad altra societa’ tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice
deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’ e’ soggetta
al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La societa’ tra professionisti puo’ essere costituita anche per
l’esercizio di piu’ attivita’ professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia’
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e’ abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Fonte
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3 Responses to Italia, Riforma degli ordini professionali e societa’ tra professionisti
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30/12/2011 - 21:35
Franco Abruzzo ha finalmente fornito una chiara e trasparente risposta a quello che è la situazione degli 80mila giornalisti pubblicisti con tre empiriche (e pratiche) soluzioni:
a) i Consigli regionali dell’Ordine dovrebbero ammettere all’esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi in Lombardia);
b) l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento. Anche per garantire i diritti contrattuali e previdenziali di chi è assunto a tempo pieno, parziale, come collaboratore fisso, corrispondente o nelle redazioni decentrate;
c) l’Inpgi non avrebbe alcun danno dalla scomparsa della figura giuridica del pubblicista. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell’informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”.
Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il segreto professionale è garantito a tutti i cittadini europei dall’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione per i pubblicisti di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione).
La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni.
L’articolo per intero si consulta nel blog di Abruzzo: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8059
30/12/2011 - 20:14
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 – “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75
Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)
1. All’articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: ” la loro residenza” sono inserite le seguenti: “o il loro domicilio professionale,”.
2. All’articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”.
3. All’articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
b) al secondo comma, le parole da: “entro” a: “iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”;
4. Dopo l’articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
“Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.”.
5. All’articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza”, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”.
6. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.”.
Fonte: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10059dl.htm
30/12/2011 - 19:48
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Ripubblicazione del testo della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011). (11A15257) (GU n. 273 del 23-11-2011 – Suppl. Ordinario n.242)
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Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell’art. 3, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
“5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l’accesso alle
professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l’esercizio dell’attivita’ risponda
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralita’ di offerta
che garantisca l’effettiva possibilita’ di scelta degli
utenti nell’ambito della piu’ ampia informazione
relativamente ai servizi offerti. Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione e’ libero e il suo
esercizio e’ fondato e ordinato sull’autonomia e
sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e’
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita’ o, in caso di esercizio dell’attivita’ in
forma societaria, della sede legale della societa’
professionale;
b) previsione dell’obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e’
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento
professionale che dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento dell’attivita’ formativa e il suo
adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovra’ essere
corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non
potra’ essere complessivamente superiore a tre anni e
potra’ essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito
per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico
professionale. Il professionista e’ tenuto, nel rispetto
del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di
mancata determinazione consensuale del compenso, quando il
committente e’ un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi
si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto
dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita’ professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e’ incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l’attivita’ professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e’ libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.”.
Il Titolo V (Delle societa’) e il Titolo VI (Delle
societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici) del libro
V del Codice civile comprendono rispettivamente gli
articoli da 2247 a 2510 e da 2511 a 2548.
Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.
Fonte: Gazzettaufficiale